CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO
CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO SUI POSTI DEI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) VACANTI E/O DISPONIBILI PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
L'anno 2004, il giorno 9 settembre, in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in sede di negoziazione decentrata regionale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
E
i rappresentanti regionali delle OO.SS F.L.C. CGIL, CISL, UIL Scuola e SNALS CONF.SAL firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Scuola
VISTO il CCNL del 24/07/2003;
VISTO l’art. 11 bis del CCNI del 25/06/04 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s 2004/05;
VISTO l’art. 21 del CCRI del Lazio del 30/06/04 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s 2004/05;
Il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI) concernente, per l’a.s. 2004/05, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per procedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico, nei casi in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24/07/03, la regolamentazione dei criteri e delle modalità per il conferimento d’incarichi di reggenza ai D.S.G.A. e la determinazione delle modalità di utilizzazione dei responsabili amministrativi.
TITOLO I – criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.
ART. 1 – Preliminarmente, sul posto vacante e disponibile dall’inizio dell’anno scolastico di D.S.G.A., è conferita dal C.S.A., ai sensi del comma 3 dell’art. 55 del CCNL del 24/07/03, una supplenza annuale sulla base delle graduatorie permanenti degli ex responsabili amministrativi, di cui all’art. 7 del D.M. 146/2000.
ART. 2 - Sui posti rimasti vacanti per esaurimento delle citate graduatorie, ovvero sui posti disponibili in caso di assenza del titolare per tutto l’anno scolastico, in attesa dell’attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, è conferito dal Dirigente scolastico, ai sensi degli articoli 47 e 55 (comma 2) del CCNL del 24/07/03, un incarico ad un assistente amministrativo in servizio nella istituzione scolastica stessa, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Sul posto lasciato libero dall’assistente amministrativo che all’interno dell’istituzione scolastica sostituisce il D.S.G.A. per tutto l’anno scolastico, il C.S.A. conferisce una nomina con contratto a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica. In proposito si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. nr. 430 del 13/12/2000.
ART. 3 – Nel caso in cui, dopo le operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei D.S.G.A., i C.S.A. procederanno con i criteri, le modalità e i termini sotto indicati alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante l’utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra istituzione scolastica:
a) i Dirigenti dei C.S.A. del Lazio, entro il 15/09/04, invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, al fine di rendere nota ai responsabili amministrativi ed agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di presentare al C.S.A. stesso, entro il termine che sarà fissato dall’ufficio scolastico periferico, una domanda, secondo il modello allegato che è parte integrante del contratto (Modello “S” e Scheda “S”), volta all’inserimento nella graduatoria provinciale, utile per la copertura dei residui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l’incarico, secondo l’ordine di preferenza espresso dall’interessato;
b) il C.S.A. graduerà le domande pervenute sulla base dei seguenti punteggi e precedenze, procedendo all’utilizzazione con priorità nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al CCNL del 24/07/03 ed escludendo chi ha rifiutato analogo incarico nella propria scuola conferibile ai sensi dell’art. 47 del citato contratto:
· punteggio per il titolo di studio di accesso al profilo professionale del D.S.G.A. previsto dal CCNL del 24/07/03 (punti 12);
· punteggio per ogni incarico annuale conseguito, prestato nella funzione di sostituzione del D.S.G.A. e/o dell’ex Responsabile amministrativo (punti 12);
· punteggio per la sostituzione di un mese o frazione superiore a 15 giorni (punti 1 al mese o frazione, fino a un massimo di punti 12 l’anno). Per l’attribuzione del relativo punteggio bisognerà, per ciascun anno scolastico, conteggiare complessivamente le giornate di sostituzione effettuate e dividere la somma così ottenuta per trenta. I mesi di servizio scaturenti, così come l’eventuale frazione superiore a 15 giorni, saranno valutati come sopra descritto;
· a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza che andrà dichiarata dagli interessati ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e, qualora ulteriormente necessario, alla maggiore età anagrafica;
· ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell’a.s. 2003/04, dovrà precedere le nuove utilizzazioni.
c) Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami per le eventuali richieste di rettifica. Il C.S.A., contestualmente, provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell’assistente amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. con personale supplente. In proposito si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. nr. 430 del 13/12/2000.
ART. 4 – In coda alla graduatoria di cui al precedente art. 3 sarà graduato, con gli stessi criteri ivi previsti, il personale assistente amministrativo che ha sottoscritto la proposta del C.S.A. di contratto a tempo determinato e che abbia inoltrato domanda tramite il modello “ST” entro il termine che sarà fissato dal competente ufficio scolastico provinciale. Ai soli fini della scelta della sede, si riconosce al personale di cui al presente articolo che abbia svolto la funzione di D.S.G.A. per l’intero anno scolastico 2003/04 la precedenza nel suo turno di nomina. I posti lasciati liberi dovranno essere coperti dal competente C.S.A. Il personale di cui al presente articolo verrà comunque chiamato successivamente al personale di cui all’art.3.
TITOLO II – criteri e modalità per il conferimento d’incarichi di reggenza ai D.S.G.A.
ART. 5 – Nel caso in cui, dopo le operazioni indicate al precedente TITOLO I non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei D.S.G.A., i Dirigenti dei C.S.A. potranno conferire incarichi di reggenza utilizzando l’elenco di cui all’art. 7 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6. I Dirigenti dei C.S.A. del Lazio, al fine di predisporre celermente l’elenco di cui all’art.6, senza attendere di conoscere il sussistere dell’esigenza, invieranno entro il 15/09/04 una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, per rendere nota ai D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano stipulato contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche, la possibilità di presentare al C.S.A. stesso, entro il termine che sarà fissato dall’ufficio scolastico periferico, una domanda, secondo il modello allegato che è parte integrante del contratto (Modello “R” e Scheda “R”), volta ad ottenere eventuali incarichi di reggenza. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l’incarico di reggenza, secondo l’ordine di preferenza espresso dall’interessato.
ART. 6 – Il D.S.G.A. che presenta la domanda dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000, la tipologia dei titoli posseduti e valutabili, esclusa la lettera F), ai sensi del punto I (anzianità di servizio) e, esclusa la lettera B), del punto III (titoli generali) dell’allegato 4 del C.C.N.I. del 25/06/04 concernente le utilizzazioni. Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati nella scheda allegata alla domanda. Dopo la pubblicazione dell’elenco provinciale provvisorio, eventuali reclami dovranno pervenire al C.S.A. entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
ART. 7 – L’elenco definitivo redatto ai sensi dell’art. 6 è utilizzato dal Dirigente del C.S.A. per il conferimento degli incarichi di reggenza. A ciascun D.S.G.A può essere conferito per lo stesso periodo e contemporaneamente un solo incarico di reggenza, al fine di rendere compatibile l’incarico con gli impegni di servizio. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione nell’elenco, la precedenza è attribuita sulle preferenze espresse (distretto o scuola) sulla base dei criteri di viciniorità e, qualora ulteriormente necessario, in relazione ai criteri di affinità di tipologia. In entrambe le ipotesi, il raffronto va fatto tra l’istituzione scolastica di titolarità o di servizio del D.S.G.A. e quella dove deve essere svolta la reggenza. L’assunzione dell’incarico di reggenza comporta l’impossibilità, anche in epoca successiva, di sottoscrivere, per il periodo interessato alla reggenza, contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche.
TITOLO III – modalità di utilizzazione dei responsabili amministrativi
ART. 8 – I responsabili amministrativi con incarico a tempo indeterminato, ove non chiedano di essere utilizzati sui posti di assistente amministrativo vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico con conseguente copertura del posto a tutti gli effetti, saranno utilizzati presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale.
ART. 9 - Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si riuniscono entro cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari.
Le Parti s’impegnano ad incontrarsi nuovamente, nel caso in cui intervengano novità, legislative e/o amministrative, che contrastano con quanto stabilito negli articoli che precedono.
Francesco de Sanctis
F.L.C. - CGIL
Domenico Rossi
CISL Scuola
Vincenzo Alessandro
UIL Scuola
Giovanni Febroni
SNALS Confsal
Giuseppina Di Renzo