MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

DIREZIONE GENERALE

VIA OSTIENSE, 131/L 00154 ROMA

 

Prot. n. 8630

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Visto   il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;

Visto   il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;

Visto   il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all’art.10 e all’art.11;

Visto   il D.P.R.7.3.1985, n.588;

Vista   la Legge 5.6.1985, n.251;

Vista   la Legge 22.8.1985, n.444;

Vista   la Legge 24.12.1986, n.958;

Visto   il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;

Vista   la Legge 7.8.1990, n.241;

Vista   la Legge 18.1.1992, n.16;

Vista   la Legge 5.2.1992, n.104;

Visto   il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

Visto   il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;

Vista   la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;

Vista   la legge 13.3.1999 n. 68;

Vista   la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;

Visto il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento

all’art.4 e all’art.6;

Visto il D.P.R. 11.8.2003, n. 319 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;

Visto   il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

Visto   Il D.M. 28.4.2004 concernente l’organizzazione del MIUR e le linee guida per l’organizzazione degli uffici scolastici regionali, emanati in applicazione del DPR 319/2003;

Visto   il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;

Visto   il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;

Vista   l’ O.M. 27.5.2002, n.57, registrata alla Corte dei Conti in data 11.7.2002 –reg.5 – foglio 291, concernente i concorsi di cui all’art.554 del citato D.Lgs. 16.4.1997, n.297 per l’anno scolastico 2001/2002;

Vista   la C.M. n. 50 del 23.5.2003 che ha richiamato la suddetta O.M. 57/2002 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2002/2003;

Vista   la C.M. n. 23 del 20.2.2004 che ha richiamato la suddetta O.M. 57/2002 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2003/2004;

Visto   il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;

Visto   il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2003 – Serie Generale-, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

Considerato  che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all’art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l’anno 2004/2005 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

 

 

D E C R E TA

 

per l’anno scolastico 2004/2005 per le province di ROMA - LATINA - FROSINONE - RIETI e VITERBO, è indetto un concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 54 del D.Lgs.16.4.1994, n.297, concernente il profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO- area B - del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei  artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Le norme contenute nell’ O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004, riportate nell’unito bando di concorso, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante del bando stesso.

Il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione decorrerà dal 1 marzo 2005 data di pubblicazione del bando, al 30 marzo 2005.

Il presente bando di concorso verrà pubblicato mediante affissione agli Albi dell’ Ufficio Scolastico  Regionale, dei Centri Servizi Amministrativi della province di cui sopra e di tutte le istituzioni scolastiche  della regione, ove resterà affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

 

 

            Roma, 25/02/2005                                                        IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                              f.to    Maria Maddalena Novelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione al concorso

dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di "personale ATA a tempo determinato statale della scuola" nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee per le quali il candidato, avendone titolo, abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H)

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accade

mie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

1.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio riportati nella tabella B annessa al citato C.C.N.L. 2002/2005:

1 - diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

2 - diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico;

3 - diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78;

4 - qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli studi universitari.

La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

1.4 Gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

1.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

1.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

1.7 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.

1.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti dai candidati entro la data del 30 marzo 2005, termine di scadenza per la presentazione delle domande.

_____________________

( 1 ) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili , anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano ,comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).

 

( 2 ) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i  mese/i successivo/i.  Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

 

 

Art. 2 - Aggiornamento del punteggio dei candidati
inseriti nella graduatoria permanente

 

2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;

c) chiedere l’aggiornamento, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori.

d) non produrre alcuna domanda.

2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1. L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C-Tabella di corrispondenza titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

 

 

 

 

 

 

Art. 3 - Provincia cui produrre la domanda
di inserimento o di aggiornamento

 

3.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:

a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui è ubicata l’istituzione scolastica indicata per prima nella domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee per le quali, avendone titolo, il candidato abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo profilo professionale cui concorre ( qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.

3.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

3.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

3.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

 

 

Art. 4 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

 

4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.

4.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell’area B si applicano le riserve di cui all’allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).

4.3 Le assunzioni sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili all’atto dell’assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.

4.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.11, comma 5 del presente bando).

 

 

Art. 5 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

 

5.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

5.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

5.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16 4 1994. L’aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

5.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.

In  assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato deve essere presentato anche quando l’interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5.5 L’allegato F e l’allegato G devono essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme comuni

 

Art. 6 - Requisiti generali di ammissione

 

6.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);

6.2 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

6.3 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

 

 

Art. 7 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

 

7.1 Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all’albo del Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia.

7.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e di accesso alle aree di laboratorio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

7.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

7.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

7.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV.

7.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi Amministrativi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

7.7 L’allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

7.8 L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del d.P.R.28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

7.9 L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia ( art.2, comma 1 ), l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali ( art.1, comma 1, lett. b) e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee ( art. 1, comma 1, lett. c ) sono accertate d’ufficio.

_____________________

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

 

 

Art. 8 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda

 

8.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

8.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 3 concernente l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

8.3 L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

8.4 Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande  prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.7, comma 3).

8.5 L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

8.6 I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

 

 

 

Art. 9 - Commissioni giudicatrici

 

9.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 Decreto legislativo 297/94 per i concorsi dell’area B.

9.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno all’area B/3.

9.3 Si applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

 

Art. 10 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

 

10.1 I candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente di cui all’art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (all. C).

10.2 I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C). Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

10.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente CSA. Del deposito è dato avviso mediante affissione all’albo.

10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo del competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

10.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

 

 

Art. 11 - Ricorsi

 

11.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art.8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

11.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

11.3.Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

11.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

11.5 L’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2002/05 .

 

Art.12 - Adempimenti degli uffici scolastici regionali

 

12.1 L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:

a) emana i bandi di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all’albo dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo del Centro Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;

d) cura l’esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;

f)    con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per territorio;

g)  provvede  all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

 

13.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94).

 

 

 

 

Avvertenze Alla Tabella A/1

 

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19, comma 14 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti .

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio ( congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del C.C.N.L. 2005/05 (artt. 12 – 19 del C.C.N.L.).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.

 

 

 

Allegato-A/1

 

tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente tecnico

A) TITOLI DI CULTURA

1) a)         diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico valido per l’ammissione al concorso;

b)       diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico valido per l’ammissione al concorso;

c)       diploma di scuola secondaria di primo grado;

d)         qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l’accesso agli studi universitari.

media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:

sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole.(1).

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (si valuta un solo titolo):

PUNTI 3

3) Diploma di laurea breve:

PUNTI 1,80.

Diploma di laurea o laurea specialistica (si valuta un solo titolo il più favorevole) (1):

PUNTI 2

4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (7) :

   PUNTI 2

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

5)    Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):

       punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

6)    Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d’istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):

       punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

7)    Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5):

       punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.


 

note alle tabelle di valutazione

 

1.   Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

2.   Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell’art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero Pubblica Istruzione per il personale da inviare all’estero.

3.   Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.

5. La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

 6. Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall’art.1 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

7. Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l’accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

 

 

Allegato C
Tabella di corrispondenza
titoli laboratori

 

            E’ integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.

            Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all’atto delle nomine.

 

 

 

 

 

 

Allegato D - preferenze

 

CODICE DESCRIZIONE

 

A gli insigniti di medaglia al valore militare;

B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

E gli orfani di guerra;

F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

H i feriti in combattimento;

I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

S gli invalidi ed i mutilati civili;

T militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

 

 

Allegato E
riserve

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell’insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;

(nel limite dell’insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l’ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l’ammontare del predetto contingente si applica l’art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;

4 - Ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art.3 - comma 65 - legge 24.12.1993, n.537);

agli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti destinati al concorso (art.40 - comma 2 - legge 20.9.1980, n.574).

 

 

 

 

Allegato H

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare ), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.