PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL
PERSONALE DIRIGENTE
SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via
Pianciani, 32, in
sede di negoziazione decentrata a livello regionale
regionale
scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno
solare, di permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150
ore;
Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola
art. 5 comma 5 lettera
e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b),
nei quali si prevede
che a seguito di contrattazione siano definiti i
criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio;
Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da
ultimo, chiarisce che i
permessi spettano anche al personale con contratto a
tempo determinato
il presente contratto collettivo decentrato regionale
sui criteri per la
fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, per il personale
Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed ATA che
sostituisce tutti gli
accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello
provinciale.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
scolastiche del Lazio con contratto a tempo
indeterminato e determinato,
quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che
a quello delle
lezioni, appartenente alla qualifica docente,
educativa, A.T.A. e
dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di
religione cattolica.
ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE
annualmente l'informazione a tutto il personale circa
la possibilità di
usufruire dei permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore
individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione
del contingente
effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del
presente contratto,
sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a
mezzo di apposita
circolare.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE
beneficiari dei permessi retribuiti non può superare
complessivamente il
3% della dotazione organica regionale determinata
dalla somma delle
rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto
riguarda il
personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei
beneficiari dei
permessi straordinari retribuiti non può superare
per ciascuna provincia
complessivamente il 3% della dotazione organica
provinciale adeguata alle
situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno
autorizzati in deroga
dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero
di posti rapportato
a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione
cattolica e del numero
dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito
proporzionalmente in ambito
provinciale, sulla base della consistenza organica
del personale dirigente
scolastico, del personale docente distinto per grado
d'istruzione, del
personale educativo, del personale ATA considerato
complessivamente senza
distinzione di profilo professionale.
Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia
determina, con proprio
atto da affiggere all'albo della direzione regionale,
entro il 15 ottobre
di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il
numero complessivo dei
permessi retribuiti concedibili al personale
dirigente scolastico,
personale docente distinto per grado d'istruzione,
personale educativo,
personale ATA considerato complessivamente senza
distinzione di profilo
professionale.
Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini
scolastici
nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori
ai contingenti
determinati secondo i criteri di cui sopra, si
provvede automaticamente ad
aumentare i contingenti con una redistribuzione
proporzionale alle quote
iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non
venga superata la
percentuale del 3%.
In tale ambito provinciale, così come nel successivo
regionale, le
eventuali eccedenze risultanti dal contingente
riferito ai dirigenti
scolastici, non potranno essere diversamente
distribuite ed utilizzate in
considerazione del fatto che la dotazione organica di
tale personale è
regionale e non provinciale.
Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase
sopra indicata si
determini una carenza oppure una eccedenza di
permessi per il diritto allo
studio rispetto agli aspiranti, si procederà in
ambito regionale ad una
compensazione applicando i seguenti criteri:
rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei
rispettivi
contingenti complessivi provinciali;
l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera
proporzionale al
numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni
singola provincia
interessata;
nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i
posti ulteriormente
assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare
tutte le esigenze
dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà
analogamente con il
criterio proporzionale indicato al precedente punto
b). Il Dirigente di
ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il
numero degli
ulteriori posti ottenuti con l'indicazione della loro
distribuzione,
provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli
aventi diritto. Le
eventuali compensazioni in ambito regionale tra
province saranno
recepite da un nuovo provvedimento regionale
attestante l'assegnazione
conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente
all'Ufficio X (Area
8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di
ogni anno.
Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a.,
indirizzate ai
rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite
il Dirigente
Scolastico della sede di servizio, vanno presentate
entro il 15 novembre
di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono
tali domande ai C.S.A.
entro il 20 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a
tempo indeterminato o a
tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà
produrre la relativa istanza
entro 5 giorni dalla stipula del contratto.
ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
concessione dei permessi, deve contenere:
nome , cognome(da nubile per le coniugate), luogo e
data di nascita;
tipo di corso da frequentare;
durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno
solare in
relazione al prevedibile impegno di frequenza e
sostenimento degli
esami;
sede di servizio;
ruolo di appartenenza per il personale dirigente e
docente , profilo
professionale per il personale A.T.A.;
anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio
riconosciuto e
riconoscibile ai fini della ricostruzione di
carriera. Per gli
insegnanti di religione va indicato il numero degli
anni di insegnamento
prestati con orario di cattedra;
gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo
determinato indicheranno il numero degli anni di
servizio prestati;
gli eventuali anni di permessi già fruiti per
diritto allo studio, con
l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi
retribuiti per un
numero di anni pari alla durata legale del corso
prescelto ovvero della
condizione di non aver mai usufruito precedentemente
di permessi per lo
stesso tipo di corso.
L'anzianità di servizio può essere documentata
anche con dichiarazione
personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968 , n°15
e successive
modifiche e integrazioni. La domanda deve essere
sottoscritta
dall'interessato.
ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI
Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono
le graduatorie dei
richiedenti distinte secondo i criteri di cui
all'art. 3, sulla base dei
seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un
titolo di studio
proprio della qualifica di appartenenza;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un
titolo di studio
di istruzione secondaria di I e II grado o di un
diploma di laurea (o
titolo equipollente), triennale o specialistica;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titoli di studio di
qualifica professionale e di attestati professionali
riconosciuti
dall'ordinamento pubblico , ivi compresi i corsi di
specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di
riconversione
professionale;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titolo di studio in
corsi post-universitari, purché previsti dagli
Statuti delle Università
statali o legalmente riconosciute o quelli indicati
dagli artt. 4, 6, 8
della legge 341/90.
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
altro titolo di
studio di pari grado a quello già posseduto( ad es.
seconda laurea);
anzianità di ruolo;
età;
a parità di condizione verranno ammessi al beneficio
i soggetti che non
hanno mai usufruito dei permessi.
Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui
al precedente punto 2)
quelli in corso precedono quelli fuori corso.
Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli
iscritti ad altri corsi
di studio potranno beneficiare di permessi oltre il
numero di anni
previsto dalla durata legale del corso di laurea o di
studio.
Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo
a quello previsto
dall'ordinamento universitario o a quello previsto
dall'ordinamento del
singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo
aver soddisfatto le
richieste relative a tutte le altre tipologie di
corso previste dall'art.
3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale
in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno
graduati il personale
docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro
a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del
contingente
determinato.
Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente,
all'albo dell'U.S.R. e
dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con
contestuale
comunicazione alle istituzioni scolastiche.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai
permessi retribuiti
per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso
dell'anno il passaggio
o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto
riguarda il personale ATA
di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato
nelle qualifiche
superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai
permessi.
ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il
Lazio ed i Dirigenti
dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei
permessi retribuiti
comunicando a tutte le istituzioni scolastiche
l'elenco di tutti gli
aventi diritto, affinché vengano predisposti i
provvedimenti formali di
concessione dei permessi da parte dei Dirigenti
Scolastici. Per la
concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici
provvede il Dirigente
dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato
all'albo, rispettivamente,
dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.
ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI
PERMESSI
per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1°
gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle
lezioni (anche proposte
con il sistema della formazione a distanza), per
tutte le attività
connesse alla preparazione di esami o prove, per
esami (in aggiunta a
quelli previsti dalle norme contrattuali), per
ricerche e tesi di lauree o
di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di
un titolo e/o
attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione
cattolica con orario
inferiore a 18 ore e il personale con contratto a
tempo determinato
fruiranno dei permessi di studio in misura
proporzionale alle prestazioni
lavorative rese.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di
consentire un' efficace
organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica
al Dirigente
Scolastico la propria assenza con almeno cinque
giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
articolata:
a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario
giornaliero di
servizio; b) permessi giornalieri - utilizzando
l'intero orario
giornaliero di servizio; c) cumulo dei permessi di
cui al punto b).
L'esercizio del diritto deve essere garantito
mediante la
riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con
sostituzione. Al
fine di contemperare il diritto allo studio dei
soggetti di cui all'art.
1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30
aprile i permessi non
possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale
limitazione si applica al
personale docente che opera nelle sole classi
terminali nelle quali sia
previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente
allo svolgimento
degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla
concessione dei permessi
finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.
Il personale
scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad
ottenere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di
lavoro che
agevolino la frequenza dei corsi.
ART. 10 CERTIFICAZIONE
sostenuti, indipendentemente dal risultato degli
stessi, deve essere
rilasciata dall' organo competente e presentata al
Dirigente Scolastico,
subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile,
e comunque entro il
31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è
tenuto a consegnare la
certificazione prima della conclusione del rapporto
di lavoro.
La preparazione agli esami, prove e tesi,
l'effettuazione di ricerche e
gli eventuali viaggi sono certificati con
dichiarazione personale,
accompagnata da idonea certificazione relativa al
sostenimento degli
esami.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la
documentazione al Dirigente
dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio
in altra sede (per
trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare
la documentazione al
Dirigente Scolastico che ha predisposto il
provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i
permessi goduti
verranno computati come aspettativa senza assegni.
Il personale beneficiario dei permessi straordinari
per il diritto allo
studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei
permessi di cui all'art.
21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I
del CCNL 1999 - e
dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.
ART. 11 SOSTITUZIONE
beneficiare dei permessi retribuiti, anche in
presenza di cumulo, si
applicano le norme vigenti in materia di sostituzione
del personale
scolastico.
ART. 12 RECLAMI E RICORSI
per errori materiali. Entro i termini di legge
sono ammessi ricorsi al
giudice ordinario.
ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro, previo
esperimento del tentativo di conciliazione, previsto
dal CCNL del
18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il
contenzioso istituito
dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il
tentativo previsto
dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché
l'arbitrato.
ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
presente contratto, le parti che lo hanno
sottoscritto, entro 10 giorni
dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si
incontrano per
definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a
conoscenza di tutto
il personale scolastico.
ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
E' consentito alle parti di richiederne, con lettera
raccomandata, la
rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.
ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE
direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle
OO.SS. il numero delle
richieste, distinte per ordine scolastico per quanto
riguarda il personale
docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per
profilo
professionale; comunica inoltre, per tutto il
personale, la tipologia dei
corsi di studio per cui sono state presentate le
domande.
ART. 17 NORMA TRANSITORIA
i termini di presentazione delle domande sono quelli
fissati dalle
circolari già emanate dai CSA;
il contingente previsto all'art. 3 dovrà essere
determinato entro 7
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6
dovrà avvenire
entro il 10/01/03;
il termine per la presentazione dei reclami previsto
all'art. 12 è
ridotto a 2 giorni.
F.to Delegazione di parte Pubblica
F.to Delegazione di parte sindacale
CGIL - Scuola, CISL Scuola,
UIL Scuola, SNALS-CONFSAL
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL
PERSONALE DIRIGENTE
SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via
Pianciani, 32, in
sede di negoziazione decentrata a livello regionale
regionale
scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno
solare, di permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150
ore;
Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola
art. 5 comma 5 lettera
e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b),
nei quali si prevede
che a seguito di contrattazione siano definiti i
criteri per la fruizione
dei permessi per il diritto allo studio;
Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da
ultimo, chiarisce che i
permessi spettano anche al personale con contratto a
tempo determinato
il presente contratto collettivo decentrato regionale
sui criteri per la
fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, per il personale
Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed ATA che
sostituisce tutti gli
accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello
provinciale.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
scolastiche del Lazio con contratto a tempo
indeterminato e determinato,
quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che
a quello delle
lezioni, appartenente alla qualifica docente,
educativa, A.T.A. e
dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di
religione cattolica.
ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE
annualmente l'informazione a tutto il personale circa
la possibilità di
usufruire dei permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore
individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione
del contingente
effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del
presente contratto,
sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a
mezzo di apposita
circolare.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE
beneficiari dei permessi retribuiti non può superare
complessivamente il
3% della dotazione organica regionale determinata
dalla somma delle
rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto
riguarda il
personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei
beneficiari dei
permessi straordinari retribuiti non può superare
per ciascuna provincia
complessivamente il 3% della dotazione organica
provinciale adeguata alle
situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno
autorizzati in deroga
dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero
di posti rapportato
a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione
cattolica e del numero
dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito
proporzionalmente in ambito
provinciale, sulla base della consistenza organica
del personale dirigente
scolastico, del personale docente distinto per grado
d'istruzione, del
personale educativo, del personale ATA considerato
complessivamente senza
distinzione di profilo professionale.
Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia
determina, con proprio
atto da affiggere all'albo della direzione regionale,
entro il 15 ottobre
di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il
numero complessivo dei
permessi retribuiti concedibili al personale
dirigente scolastico,
personale docente distinto per grado d'istruzione,
personale educativo,
personale ATA considerato complessivamente senza
distinzione di profilo
professionale.
Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini
scolastici
nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori
ai contingenti
determinati secondo i criteri di cui sopra, si
provvede automaticamente ad
aumentare i contingenti con una redistribuzione
proporzionale alle quote
iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non
venga superata la
percentuale del 3%.
In tale ambito provinciale, così come nel successivo
regionale, le
eventuali eccedenze risultanti dal contingente
riferito ai dirigenti
scolastici, non potranno essere diversamente
distribuite ed utilizzate in
considerazione del fatto che la dotazione organica di
tale personale è
regionale e non provinciale.
Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase
sopra indicata si
determini una carenza oppure una eccedenza di
permessi per il diritto allo
studio rispetto agli aspiranti, si procederà in
ambito regionale ad una
compensazione applicando i seguenti criteri:
rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei
rispettivi
contingenti complessivi provinciali;
l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera
proporzionale al
numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni
singola provincia
interessata;
nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i
posti ulteriormente
assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare
tutte le esigenze
dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà
analogamente con il
criterio proporzionale indicato al precedente punto
b). Il Dirigente di
ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il
numero degli
ulteriori posti ottenuti con l'indicazione della loro
distribuzione,
provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli
aventi diritto. Le
eventuali compensazioni in ambito regionale tra
province saranno
recepite da un nuovo provvedimento regionale
attestante l'assegnazione
conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente
all'Ufficio X (Area
8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di
ogni anno.
Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a.,
indirizzate ai
rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite
il Dirigente
Scolastico della sede di servizio, vanno presentate
entro il 15 novembre
di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono
tali domande ai C.S.A.
entro il 20 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a
tempo indeterminato o a
tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà
produrre la relativa istanza
entro 5 giorni dalla stipula del contratto.
ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
concessione dei permessi, deve contenere:
nome , cognome(da nubile per le coniugate), luogo e
data di nascita;
tipo di corso da frequentare;
durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno
solare in
relazione al prevedibile impegno di frequenza e
sostenimento degli
esami;
sede di servizio;
ruolo di appartenenza per il personale dirigente e
docente , profilo
professionale per il personale A.T.A.;
anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio
riconosciuto e
riconoscibile ai fini della ricostruzione di
carriera. Per gli
insegnanti di religione va indicato il numero degli
anni di insegnamento
prestati con orario di cattedra;
gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di
lavoro a tempo
determinato indicheranno il numero degli anni di
servizio prestati;
gli eventuali anni di permessi già fruiti per
diritto allo studio, con
l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi
retribuiti per un
numero di anni pari alla durata legale del corso
prescelto ovvero della
condizione di non aver mai usufruito precedentemente
di permessi per lo
stesso tipo di corso.
L'anzianità di servizio può essere documentata
anche con dichiarazione
personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968 , n°15
e successive
modifiche e integrazioni. La domanda deve essere
sottoscritta
dall'interessato.
ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI
Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono
le graduatorie dei
richiedenti distinte secondo i criteri di cui
all'art. 3, sulla base dei
seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un
titolo di studio
proprio della qualifica di appartenenza;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un
titolo di studio
di istruzione secondaria di I e II grado o di un
diploma di laurea (o
titolo equipollente), triennale o specialistica;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titoli di studio di
qualifica professionale e di attestati professionali
riconosciuti
dall'ordinamento pubblico , ivi compresi i corsi di
specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di
riconversione
professionale;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titolo di studio in
corsi post-universitari, purché previsti dagli
Statuti delle Università
statali o legalmente riconosciute o quelli indicati
dagli artt. 4, 6, 8
della legge 341/90.
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
altro titolo di
studio di pari grado a quello già posseduto( ad es.
seconda laurea);
anzianità di ruolo;
età;
a parità di condizione verranno ammessi al beneficio
i soggetti che non
hanno mai usufruito dei permessi.
Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui
al precedente punto 2)
quelli in corso precedono quelli fuori corso.
Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli
iscritti ad altri corsi
di studio potranno beneficiare di permessi oltre il
numero di anni
previsto dalla durata legale del corso di laurea o di
studio.
Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo
a quello previsto
dall'ordinamento universitario o a quello previsto
dall'ordinamento del
singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo
aver soddisfatto le
richieste relative a tutte le altre tipologie di
corso previste dall'art.
3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale
in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno
graduati il personale
docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro
a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del
contingente
determinato.
Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente,
all'albo dell'U.S.R. e
dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con
contestuale
comunicazione alle istituzioni scolastiche.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai
permessi retribuiti
per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso
dell'anno il passaggio
o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto
riguarda il personale ATA
di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato
nelle qualifiche
superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai
permessi.
ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il
Lazio ed i Dirigenti
dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei
permessi retribuiti
comunicando a tutte le istituzioni scolastiche
l'elenco di tutti gli
aventi diritto, affinché vengano predisposti i
provvedimenti formali di
concessione dei permessi da parte dei Dirigenti
Scolastici. Per la
concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici
provvede il Dirigente
dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato
all'albo, rispettivamente,
dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.
ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI
PERMESSI
per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1°
gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle
lezioni (anche proposte
con il sistema della formazione a distanza), per
tutte le attività
connesse alla preparazione di esami o prove, per
esami (in aggiunta a
quelli previsti dalle norme contrattuali), per
ricerche e tesi di lauree o
di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di
un titolo e/o
attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione
cattolica con orario
inferiore a 18 ore e il personale con contratto a
tempo determinato
fruiranno dei permessi di studio in misura
proporzionale alle prestazioni
lavorative rese.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di
consentire un' efficace
organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica
al Dirigente
Scolastico la propria assenza con almeno cinque
giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
articolata:
a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario
giornaliero di
servizio; b) permessi giornalieri - utilizzando
l'intero orario
giornaliero di servizio; c) cumulo dei permessi di
cui al punto b).
L'esercizio del diritto deve essere garantito
mediante la
riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con
sostituzione. Al
fine di contemperare il diritto allo studio dei
soggetti di cui all'art.
1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30
aprile i permessi non
possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale
limitazione si applica al
personale docente che opera nelle sole classi
terminali nelle quali sia
previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente
allo svolgimento
degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla
concessione dei permessi
finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.
Il personale
scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad
ottenere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di
lavoro che
agevolino la frequenza dei corsi.
ART. 10 CERTIFICAZIONE
sostenuti, indipendentemente dal risultato degli
stessi, deve essere
rilasciata dall' organo competente e presentata al
Dirigente Scolastico,
subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile,
e comunque entro il
31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è
tenuto a consegnare la
certificazione prima della conclusione del rapporto
di lavoro.
La preparazione agli esami, prove e tesi,
l'effettuazione di ricerche e
gli eventuali viaggi sono certificati con
dichiarazione personale,
accompagnata da idonea certificazione relativa al
sostenimento degli
esami.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la
documentazione al Dirigente
dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio
in altra sede (per
trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare
la documentazione al
Dirigente Scolastico che ha predisposto il
provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i
permessi goduti
verranno computati come aspettativa senza assegni.
Il personale beneficiario dei permessi straordinari
per il diritto allo
studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei
permessi di cui all'art.
21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I
del CCNL 1999 - e
dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.
ART. 11 SOSTITUZIONE
beneficiare dei permessi retribuiti, anche in
presenza di cumulo, si
applicano le norme vigenti in materia di sostituzione
del personale
scolastico.
ART. 12 RECLAMI E RICORSI
per errori materiali. Entro i termini di legge
sono ammessi ricorsi al
giudice ordinario.
ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro, previo
esperimento del tentativo di conciliazione, previsto
dal CCNL del
18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il
contenzioso istituito
dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il
tentativo previsto
dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché
l'arbitrato.
ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
presente contratto, le parti che lo hanno
sottoscritto, entro 10 giorni
dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si
incontrano per
definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a
conoscenza di tutto
il personale scolastico.
ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
E' consentito alle parti di richiederne, con lettera
raccomandata, la
rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.
ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE
direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle
OO.SS. il numero delle
richieste, distinte per ordine scolastico per quanto
riguarda il personale
docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per
profilo
professionale; comunica inoltre, per tutto il
personale, la tipologia dei
corsi di studio per cui sono state presentate le
domande.
ART. 17 NORMA TRANSITORIA
i termini di presentazione delle domande sono quelli
fissati dalle
circolari già emanate dai CSA;
il contingente previsto all'art. 3 dovrà essere
determinato entro 7
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6
dovrà avvenire
entro il 10/01/03;
il termine per la presentazione dei reclami previsto
all'art. 12 è
ridotto a 2 giorni.
F.to Delegazione di parte Pubblica
F.to Delegazione di parte sindacale
CGIL - Scuola, CISL Scuola,
UIL Scuola, SNALS-CONFSAL