Gruppo di lavoro

                                                                            handicap

provincia di Viterbo

 

l’assistenza di base agli alunni diversamente abili

 

………….IL PROBLEMA

·    Passaggio del personale ausiliario dall’Ente Locale allo Stato ……inserimento della mansione nella declatoria di qualifica

Nel periodo antecedente al passaggio del personale ausiliario dai ruoli comunali a quelli statali la funzione di assistenza era a totale carico del Comune.

L’origine viziata della questione risiede nel fatto che nelle mansioni dei bidelli comunali era già prevista quella di assistenza per soggetti anziani e disabil

La L. 104, poi, distingue fra “assistenza di base” e assistenza per “l’autonomia e la comunicazione”, come momenti diversi dello stesso processo di integrazione.

Fino a poco tempo fa, però, per assistenza si intendeva solo quella di base.

Con la riforma dei profili professionali (1985) si comincia ad inserire tale attribuzione di responsabilità al bidello, nell’ambito dei propri compiti di assistenza generalizzata agli alunni, quindi anche a quelli che oggi vengono definiti con “bisogni speciali”

La vicenda contrattuale (CCNL 99-01-03) crea difficoltà interpretative che hanno praticamente paralizzato l’azione delle scuole in materia di assistenza, quando, addirittura, non hanno creato contenziosi lunghi e improduttivi fra amministrazione scolastica e locale.  

A tutt’oggi gli E.E.L.L. si rifiutano di prestare un servizio che non gli è dovuto per legge, mentre le scuole credono di non avere strumenti operativi per poter risolvere la questione e, soprattutto, non hanno ben compreso il nuovo panorama all’interno del quale questa vicenda si definisce.

 

·     Sottrazione” della competenza ai Comuni per differenziazione di funzioni

                               

Dopo una tormentata vicenda di interpretazioni si giunge all’intesa tra ANCI, UPI, OO.SS. e  MIUR (8 novembre 2001) che differenzia:

o     l’ausilio ordinario  agli a. in situazione di h., per garantire l’accesso e l’uscita dai locali della scuola, quale prestazione ordinaria che deve essere garantita da tutto il personale ausiliario

o     lo svolgimento dell’attività di assistenza qualificata  per l’ausilio, all’interno dei locali scolastici, nell’uso dei servizi igienici e nella cura della persona, quale funzione aggiuntiva al profilo ordinario, retribuita o con fondi appositamente destinati, o con altri da reperire nel F.d.I.

o     l’assistenza specialistica , come secondo segmento del processo di integrazione, da garantirsi tramite personale specializzato, interno o esterno alla scuola (vedi anche C.M.  30/XI/01, che connette questa distinzione direttamente all’art. 13 della L.104:”assistenza all’autonomia e alla comunicazione”)

 

In merito alle prime due forme di assistenza, si evidenzia il carattere di obbligatorietà della prima e di priorità della seconda. Anche il Piano organizzativo dei Servizi,elaborato dal DSGA, cui spetta proporre l’individuazione delle F.A., dovrà recepire queste priorità.

Il servizio di assistenza, quindi, è svolto in maniera integrata, dalla scuola e dall’ente locale, con diverse competenze.

·    Reperimento delle risorse (umane e finanziarie)

Risorse umane: il CCNL 98-01 prevede che si organizzino corsi di formazione per dotare ogni scuola di 1 o 2 unità di personale in grado di fornire l’assistenza di base a disabili già frequentanti o che comunque potrebbero frequentare.

 

Dotazioni organiche è noto il caso del Dir. Reg. Sardegna, che ha ricevuto nulla osta (prot.140/VM del 29/X/01) ad autorizzare i D.S. ad assumere  personale ausiliario, oltre quello assegnato, per documentati e comprovati motivi.

Nocera, e le Associazioni di settore, invitano i genitori a fare richieste esplicite ai D.S. per la tutela dei diritti del proprio figlio. Gli stessi D.S. devono prevedere, in sede di contrattazione RSU, tutte quelle forme di utilizzo flessibile delle dotazioni organiche che consentano l’esercizio di tale diritto.

 

Risorse finanziarie: il D.S. deve programmare per tempo l’organizzazione delle attività del personale, sfruttando anche tutte le forme di flessibilità finanziaria di cui dispone, per rispondere a questa esigenza. Non si dimentichi che le iscrizioni precedono di circa 8 mesi l’effettiva frequenza proprio per consentire forme organizzative adeguate. Possono essere presentati “progetti finalizzati” per l’accesso a fondi appositamente destinati dalla Regione, dalla Provincia o dallo Stato, anche mediante lo strumento del consorzio e della rete interistituzionale. La maggior parte di questi fondi restano non destinati per mancanza di richieste.

 

E’ percorribile anche la strada del trasferimento, alla scuola,  di fondi comunali per l’organizzazione di forme di assistenza di base o specialistica, anche per utilizzare personale già specializzato che lavora all’interno della scuola.

 

·    Totale inadeguatezza dell’Ente Locale a divenire soggetto agente di politiche sociali

 

Tutta la problematica si inquadra nella logica delle integrazione delle competenze, piuttosto che in quella della delega delle responsabilità.

 

Il D.Leg.vo 112/98 e la L. 328/00 non hanno ancora prodotto i propri effetti, sia sul piano culturale sia sul piano politico-amministrativo.

 

D.l 112/98  trasferisce a Province e Comuni le competenze amm.ve in materia di organizzazione del servizio di istruzione per gli a. h.

 

L. 328/00   I  Comuni diventano titolari delle funzioni in materia di Servizi Sociali. Istituisce, quindi, IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, programmato da EE.LL., Regioni, Stato, secondo i principi di:

-        sussidiarietà

-        cooperazione

-        efficacia

-        efficienza

-        economia

-        omogeneità

-        responsabilità

-        autonomia organizzativa e regolamentare

    QUINDI ALL’ENTE LOCALE COMPETE LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI che si concretizza nel PIANO INDIVIDUALE PER LA PERSONA DISABILE. (ART.14)

 

Nell’ambito delle risorse disponibili il PIANO INDIVIDUALE comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a cura del Servizio sanitario naz.le, i Servizi alla Persona ai quali provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel P.I. sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni familiari.

 

 D.L. 112 e L. 328  è capovolgono il problema

                        non più a chi compete  SOGGETTO DEL DOVERE      

                        ma a chi spetta    >  SOGGETTO DEL DIRITTO

                                                                                                 I

                                       ha diritto alla piena integrazione

                                                                                              - assistenza base

                                                                                             -assistenza specialistica    

                                       -interventi educativi                                             

                                                                               -sanitari

                                                                               -sociali, ecc…..

 

Al coordinamento dei Piani Individuali provvede la Provincia con i PIANI DI ZONA i cui canali finanziari sono del tutto …….inesplorati.

 

   

 

…………….IL PERCORSO AMMINISTRATIVO E I RIFERIMENTI NORMATIVI

    L’assistenza ai soggetti portatori di handicap rientrava nella materia dell’”assistenza scolastica”, demandata ai Comuni in ogni sua forma (libri di testo, mense e trasporti, aiuti ai soggetti privi di mezzi….D.P.R.n°616/77)

 

Anche con la L.104 si ribadisce che gli oneri assistenziali sono a carico dei Comuni

 

Nel DPR 588/85 compare tra le funzioni dell’allora “bidello”, quella dell’accompagnamento dell’alunno h. all’interno delle strutture scolastiche

 

CCNL ’95:  introduce, nella declatoria di qualifica, l’attività di “assistenza agli a. portatori di h. per fornire loro ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,all’interno di tali strutture e nell’uscite da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

La definizione è chiara, l’attribuzione della stessa, invece, risulta molto problematica perché è preceduta da un

“Può, infine, svolgere……”il cui superamento richiederà anni di interpretazioni, trattative, chiarificazioni, intese, accordi…….

 

CCNL ’99: pone definitivamente questa attività fra le FUNZIONI AGGIUNTIVE e introduce la formazione quale possibile attività di riqualificazione del personale.

Siamo ancora nell’ambito della facoltatività.

 

L.124/99: con il passaggio di questo personale nei ruoli dello Stato viene ulteriormente recepita la differenziazione delle due forme di ASSISTENZA, con riferimento al personale ausiliario per lo svolgimento di quella materiale e l’obbligo al Comune per la garanzia di quella specialistica.

 

Già il GLIP di VT, il 28/6/00, a proposito dell’analisi di situazioni specifiche, si era espresso limitando la portata volontaristica di quel “può, infine, svolgere……” subordinandolo alla verifica della necessità dell’esercizio della funzione, e richiamando la necessità di una integrazione progettuale del servizio da parte dell’Ente Locale e della scuola.

 

Intesa OO.SS./MIUR del 28/9/01: abbatte la facoltatività rendendo obbligatoria la funzione e la retribuzione accessoria. L’obbligatorietà, ovviamente, non può essere imputata al dipendente quanto al Dirigente, obbligato, appunto, ad assicurare il servizio.

 

…………………….LE STRATEGIE DI SOLUZIONE

·    la garanzia del diritto

 

Protocollo di Intesa del ’99, CCNL del 2001, Dipartimento per i Servizi del territorio nel 2001, intesa MIUR/OO.SS. del 28 sett. 2001, sanciscono definitivamente l’obbligo di assicurare sia assistenza di tipo materiale (scuola, entrambe le tipologie), sia di tipo specialistica, (comune), tramite lo strumento della CONVENZIONE.

E’ stata eliminata dal profilo degli ausiliari la parte relativa alle prestazioni aggiuntivi di carattere volontario. L’assitenza all’h. e l’ausilio materiale ai bambini che frequentano la S.I., sono state collocate tra le attività di servizio che la scuola deve obbligatoriamente garantire tramite l’impiego di funzioni aggiuntive e particolari forme di organizzazione del lavoro.

 

 

·    l’esercizio del diritto   

L’esercizio del diritto, però, apre altre problematiche in quanto non può darsi per scontata e facilmente definibile la distinzione fra “assistenza di base “ e “specialistica”, soprattutto nelle situazione di deficit clinico grave, nelle quali l’ausilio materiale costituisce, di per sé, intervento specialistico e qualificato, molto vicino alla riabilitazione.

 

Sembra evidente che i limiti tra assistenza ordinaria e assistenza qualificata possano essere indicati solo da un organo tecnico specialistico, lo stesso incaricato della D.F: (questo delicato passaggio non può essere lasciato alla non-competenza del comune o della scuola).

 

Del resto appare evidente che come le istituzioni scolastiche si sono preoccupate di organizzare formazione in servizio per l’assolvimento delle funzioni relative all’assistenza ordinaria, a maggior ragione si richiede all’Ente locale il ricorso a personale specializzato e qualificato per il secondo tipo di assistenza, non certo l’utilizzo di esuberi organici o, peggio ancora, le mansioni plurime a cui siamo abituati nelle piccole realtà comunali.

 

E’, quindi, la D.F. lo strumento da utilizzare per la definizione e la descrizione degli interventi di assistenza di cui l’alunno necessita, avendo cura di distinguere tra le diverse modalità operative. In un secondo momento, nel quadro della pianificazione degli interventi, in sede di predisposizione del Progetto Individuale di cui alla legge 328, e più in dettaglio, poi, nel GLH di Istituto, i soggetti competenti disporranno tecnicamente ed operativamente le risorse ritenute necessarie.

 

La Dirigenza dell’A.S.L. di Viterbo condivide questa linea di azione ed è disponibile a renderla esecutiva.

 

Il ruolo del GLIP può essere quello di consulenza, per le situazioni sia di difficile definibilità a livello operativo sia di conflittualità fra organi competenti. 

 

·    gli obblighi del D.S.

 

Torniamo alla responsabilità di garantire il servizio che in via definitiva, CON LA C.M. 30 NOVEMBRE 2001, viene assegnata alla scuola

“la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi, attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per consentire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili”.

 

Pertanto si può ritenere che spetti al D.S. essere il soggetto promotore delle azioni descritte in quanto responsabile non solo del servizio, ma della istituzione scuola che è uno dei soggetti preposti alla progettazione integrata dei Servizi sociali della L. n°328.

Egli, infatti, in un sistema di cooperazione e integrazione dei vari soggetti istituzionali assume la parte più significativa in rapporto ai bisogni di crescita e di sviluppo dei minori che gli sono affidati.

E’ responsabile, poi, di tutti quegli ACCORDI DI PROGRAMMA che rendono pienamente esecutivo e realizzabile il Piano Individuale.

 

COSA VOGLIAMO  SAPERE:

-        SE ESISTE DA VOI IL PROBLEMA DELL’ASSISTENZA A (E A CHE TIPO DI) ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

-        COME E’ STATA RISOLTA

-        SE E COME SONO STATE ASSEGNATE LE F.A.

-        SE E QUANTE UNITA’ DI PERSONALE HANNO ACQUISITO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI ORGANIZZATI DAL C.S.A.

-        SE CI SONO DIFFICOLTA’ O RESISTENZE, DA PARTE DEL PERSONALE AUSILIARIO ALL’ESERCIZIO DI QUESTE FUNZIONI

-        SE ESISTE ANCORA UN FABBISOGNO FORMATIVO DA GENERALIZZARE O INTENSIFICARE

-        SE PER I VOSTRI ALUNNI E’ PREVISTA ASSISTENZA QUALIFICATA, PRESTATA DA CHI…

-        SE SONO STATE PREDISOSTE FORME DI ACCOROD DI PROGRAMMA CON L’E.L. PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI POSTI

-        SE CI SONO PROBLEMI POSTI E NON RISOLTI

 

IL GLIP PROPONE:

-        CONSULENZA PER LE PROBLEMATICHE PARTICOLARI

-        ACCORDI CON LA DIRIGENZA DELLA ASL AFFINCHE’ NELLE D.F. VENGANO ESPLICITATI I LIVELLI DI ASSISTENZA RICHIESTA, CON PARTICOLARE SPECIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI QUELLA SPECIALE E DELLE PROFESSIONALITA’ RICHIESTE PER LA SUA GARANZIA

-        SUPPORTO PER LA STESURA DELLE CONVENZIONI O DEGLI ACCORDI INTEGRATI CON GLI ALTRI ENTI ISTITUIONALI AL FINE DI PROSPETTARE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE EFFETTIVA.

-        AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E SOSTEGNO ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI EE.LL., DEL RUOLO DI TITOLARI DELLA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI INTEGRATI, CHE LA L. n° 328 GLI ATTRIBUISCE

-        FORME DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E CIOOPERATIVE CHE GIA’ SVOLGONO QUESTO TIPO DI SERVIZIO

-        PROMOZIONE DI UN TAVOLO DI INTESE CON L’ASSESSORATO DELLA PROVINCIA CHE SI OCCUPA DI QUESTE MATERIE AL FINE DI COORDINARE UN ACCESSO INTEGRATO AI FONDI CHE PUR ESISTONO……..