handicap
provincia
di Viterbo
l’assistenza
di base agli alunni diversamente abili
………….IL
PROBLEMA
·
Passaggio
del personale ausiliario dall’Ente Locale allo Stato
……inserimento della mansione nella declatoria di
qualifica
Nel periodo antecedente al passaggio del personale ausiliario dai ruoli comunali a quelli statali la funzione di assistenza era a totale carico del Comune.
L’origine viziata della questione risiede nel fatto che nelle mansioni dei bidelli comunali era già prevista quella di assistenza per soggetti anziani e disabil
La L. 104, poi, distingue fra “assistenza di base” e assistenza per “l’autonomia e la comunicazione”, come momenti diversi dello stesso processo di integrazione.
Fino a poco tempo fa, però, per assistenza si intendeva solo quella di base.
Con la riforma dei profili professionali (1985) si comincia ad inserire tale attribuzione di responsabilità al bidello, nell’ambito dei propri compiti di assistenza generalizzata agli alunni, quindi anche a quelli che oggi vengono definiti con “bisogni speciali”
La vicenda contrattuale (CCNL 99-01-03) crea difficoltà interpretative che hanno praticamente paralizzato l’azione delle scuole in materia di assistenza, quando, addirittura, non hanno creato contenziosi lunghi e improduttivi fra amministrazione scolastica e locale.
A tutt’oggi gli E.E.L.L. si rifiutano di prestare un servizio che non gli è dovuto per legge, mentre le scuole credono di non avere strumenti operativi per poter risolvere la questione e, soprattutto, non hanno ben compreso il nuovo panorama all’interno del quale questa vicenda si definisce.
·
Sottrazione”
della competenza ai Comuni per differenziazione di funzioni
Dopo una tormentata vicenda di interpretazioni si giunge all’intesa tra ANCI, UPI, OO.SS. e MIUR (8 novembre 2001) che differenzia:
o
l’ausilio
ordinario
agli a. in situazione di h., per garantire
l’accesso e l’uscita dai locali della scuola, quale
prestazione ordinaria che deve essere garantita da tutto il
personale ausiliario
o
lo
svolgimento dell’attività di assistenza qualificata
per l’ausilio, all’interno dei locali
scolastici, nell’uso dei servizi igienici e nella cura
della persona, quale funzione aggiuntiva al profilo
ordinario, retribuita o con fondi appositamente destinati, o
con altri da reperire nel F.d.I.
o
l’assistenza
specialistica ,
come secondo segmento del processo di integrazione, da
garantirsi tramite personale specializzato, interno o
esterno alla scuola (vedi anche C.M.
30/XI/01, che connette questa distinzione
direttamente all’art. 13 della L.104:”assistenza
all’autonomia e alla comunicazione”)
In
merito alle prime due forme di assistenza, si
evidenzia il carattere di obbligatorietà della prima e di
priorità della seconda. Anche il Piano organizzativo dei
Servizi,elaborato dal DSGA, cui spetta proporre
l’individuazione delle F.A., dovrà recepire queste
priorità.
Il servizio di assistenza, quindi, è svolto in maniera integrata, dalla scuola e dall’ente locale, con diverse competenze.
·
Reperimento
delle risorse (umane e finanziarie)
Risorse
umane:
il CCNL 98-01 prevede che si organizzino corsi di formazione
per dotare ogni scuola di 1 o 2 unità di personale in grado
di fornire l’assistenza di base a disabili già
frequentanti o che comunque potrebbero frequentare.
Dotazioni
organiche è
noto il caso del Dir. Reg. Sardegna, che ha ricevuto nulla
osta (prot.140/VM del 29/X/01) ad autorizzare i D.S. ad
assumere personale
ausiliario, oltre quello assegnato, per documentati e
comprovati motivi.
Nocera, e le Associazioni di settore, invitano i genitori a fare richieste esplicite ai D.S. per la tutela dei diritti del proprio figlio. Gli stessi D.S. devono prevedere, in sede di contrattazione RSU, tutte quelle forme di utilizzo flessibile delle dotazioni organiche che consentano l’esercizio di tale diritto.
Risorse
finanziarie:
il D.S. deve programmare per tempo l’organizzazione delle
attività del personale, sfruttando anche tutte le forme di
flessibilità finanziaria di cui dispone, per rispondere a
questa esigenza. Non si dimentichi che le iscrizioni
precedono di circa 8 mesi l’effettiva frequenza proprio
per consentire forme organizzative adeguate. Possono essere
presentati “progetti finalizzati” per l’accesso a
fondi appositamente destinati dalla Regione, dalla Provincia
o dallo Stato, anche mediante lo strumento del consorzio e
della rete interistituzionale. La maggior parte di questi
fondi restano non destinati per mancanza di richieste.
E’
percorribile anche la strada del trasferimento, alla scuola,
di fondi comunali per l’organizzazione di forme di
assistenza di base o specialistica, anche per utilizzare
personale già specializzato che lavora all’interno della
scuola.
·
Totale
inadeguatezza dell’Ente Locale a divenire soggetto agente
di politiche sociali
Tutta
la problematica si inquadra nella logica delle integrazione
delle competenze, piuttosto che in quella della delega
delle responsabilità.
Il
D.Leg.vo 112/98 e la L. 328/00 non hanno ancora prodotto i
propri effetti, sia sul piano culturale sia sul piano
politico-amministrativo.
L.
328/00
I Comuni
diventano titolari delle funzioni in materia di Servizi
Sociali. Istituisce, quindi, IL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, programmato da EE.LL.,
Regioni, Stato, secondo i principi di:
-
sussidiarietà
-
cooperazione
-
efficacia
-
efficienza
-
economia
-
omogeneità
-
responsabilità
-
autonomia
organizzativa e regolamentare
QUINDI ALL’ENTE LOCALE COMPETE LA PREDISPOSIZIONE
DI UN PIANO ORGANICO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
che si concretizza nel PIANO
INDIVIDUALE PER LA PERSONA DISABILE. (ART.14)
Nell’ambito
delle risorse disponibili il PIANO INDIVIDUALE comprende,
oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le
prestazioni di cura e di riabilitazione a cura del Servizio
sanitario naz.le, i Servizi alla Persona ai quali provvede
il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché
le misure economiche necessarie per il superamento di
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel P.I. sono definite le potenzialità e gli eventuali
sostegni familiari.
non più a chi compete SOGGETTO
DEL DOVERE
ma a chi spetta > SOGGETTO DEL DIRITTO
I
ha
diritto alla piena integrazione
-
assistenza
base
-assistenza
specialistica
-interventi educativi
-sanitari
-sociali, ecc…..
Al
coordinamento dei Piani Individuali provvede la Provincia
con i PIANI DI ZONA i cui canali finanziari sono del tutto
…….inesplorati.
…………….IL
PERCORSO AMMINISTRATIVO E I RIFERIMENTI NORMATIVI
L’assistenza ai soggetti portatori di handicap rientrava nella materia dell’”assistenza scolastica”, demandata ai Comuni in ogni sua forma (libri di testo, mense e trasporti, aiuti ai soggetti privi di mezzi….D.P.R.n°616/77)
Anche con la L.104 si ribadisce che gli oneri assistenziali sono a carico dei Comuni
Nel DPR 588/85 compare tra le funzioni dell’allora “bidello”, quella dell’accompagnamento dell’alunno h. all’interno delle strutture scolastiche
CCNL ’95: introduce, nella declatoria di qualifica, l’attività di “assistenza agli a. portatori di h. per fornire loro ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,all’interno di tali strutture e nell’uscite da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
La definizione è chiara, l’attribuzione della stessa, invece, risulta molto problematica perché è preceduta da un
“Può, infine, svolgere……”il cui superamento richiederà anni di interpretazioni, trattative, chiarificazioni, intese, accordi…….
CCNL ’99: pone definitivamente questa attività fra le FUNZIONI AGGIUNTIVE e introduce la formazione quale possibile attività di riqualificazione del personale.
Siamo ancora nell’ambito della facoltatività.
L.124/99: con il passaggio di questo personale nei ruoli dello Stato viene ulteriormente recepita la differenziazione delle due forme di ASSISTENZA, con riferimento al personale ausiliario per lo svolgimento di quella materiale e l’obbligo al Comune per la garanzia di quella specialistica.
Già il GLIP di VT, il 28/6/00, a proposito dell’analisi di situazioni specifiche, si era espresso limitando la portata volontaristica di quel “può, infine, svolgere……” subordinandolo alla verifica della necessità dell’esercizio della funzione, e richiamando la necessità di una integrazione progettuale del servizio da parte dell’Ente Locale e della scuola.
Intesa OO.SS./MIUR del 28/9/01: abbatte la facoltatività rendendo obbligatoria la funzione e la retribuzione accessoria. L’obbligatorietà, ovviamente, non può essere imputata al dipendente quanto al Dirigente, obbligato, appunto, ad assicurare il servizio.
…………………….LE
STRATEGIE DI SOLUZIONE
·
la
garanzia del diritto
Protocollo
di Intesa del ’99, CCNL del 2001, Dipartimento per i
Servizi del territorio nel 2001, intesa MIUR/OO.SS. del 28
sett. 2001, sanciscono definitivamente l’obbligo di
assicurare sia assistenza di tipo materiale (scuola, entrambe
le tipologie), sia di tipo specialistica, (comune),
tramite lo strumento della CONVENZIONE.
E’
stata eliminata dal profilo degli ausiliari la parte
relativa alle prestazioni aggiuntivi di carattere
volontario. L’assitenza all’h. e l’ausilio materiale
ai bambini che frequentano la S.I., sono state collocate tra
le attività di servizio che la scuola deve
obbligatoriamente garantire tramite l’impiego di funzioni
aggiuntive e particolari forme di organizzazione del lavoro.
·
l’esercizio
del diritto
L’esercizio
del diritto, però, apre altre problematiche in quanto non
può darsi per scontata e facilmente definibile la
distinzione fra “assistenza di base “ e
“specialistica”, soprattutto nelle situazione di deficit
clinico grave, nelle quali l’ausilio materiale
costituisce, di per sé, intervento specialistico e
qualificato, molto vicino alla riabilitazione.
Sembra evidente che i limiti tra assistenza ordinaria e assistenza qualificata possano essere indicati solo da un organo tecnico specialistico, lo stesso incaricato della D.F: (questo delicato passaggio non può essere lasciato alla non-competenza del comune o della scuola).
Del
resto appare evidente che come le istituzioni
E’,
quindi, la D.F. lo strumento da utilizzare per la
definizione e la descrizione degli interventi di assistenza
di cui l’alunno necessita, avendo cura di distinguere tra
le diverse modalità operative.
La
Dirigenza dell’A.S.L. di Viterbo condivide questa linea di
azione ed è disponibile a renderla esecutiva.
Il
ruolo del GLIP può essere quello di consulenza, per le
situazioni sia di difficile definibilità a livello
operativo sia di conflittualità fra organi competenti.
·
gli
obblighi del D.S.
Torniamo alla responsabilità di garantire il servizio che in via definitiva, CON LA C.M. 30 NOVEMBRE 2001, viene assegnata alla scuola
“la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi, attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per consentire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili”.
Pertanto si può ritenere che spetti al D.S. essere il soggetto promotore delle azioni descritte in quanto responsabile non solo del servizio, ma della istituzione scuola che è uno dei soggetti preposti alla progettazione integrata dei Servizi sociali della L. n°328.
Egli, infatti, in un sistema di cooperazione e integrazione dei vari soggetti istituzionali assume la parte più significativa in rapporto ai bisogni di crescita e di sviluppo dei minori che gli sono affidati.
E’ responsabile, poi, di tutti quegli ACCORDI DI PROGRAMMA che rendono pienamente esecutivo e realizzabile il Piano Individuale.
COSA VOGLIAMO SAPERE:
- SE ESISTE DA VOI IL PROBLEMA DELL’ASSISTENZA A (E A CHE TIPO DI) ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- COME E’ STATA RISOLTA
- SE E COME SONO STATE ASSEGNATE LE F.A.
- SE E QUANTE UNITA’ DI PERSONALE HANNO ACQUISITO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI ORGANIZZATI DAL C.S.A.
- SE CI SONO DIFFICOLTA’ O RESISTENZE, DA PARTE DEL PERSONALE AUSILIARIO ALL’ESERCIZIO DI QUESTE FUNZIONI
- SE ESISTE ANCORA UN FABBISOGNO FORMATIVO DA GENERALIZZARE O INTENSIFICARE
- SE PER I VOSTRI ALUNNI E’ PREVISTA ASSISTENZA QUALIFICATA, PRESTATA DA CHI…
- SE SONO STATE PREDISOSTE FORME DI ACCOROD DI PROGRAMMA CON L’E.L. PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI POSTI
- SE CI SONO PROBLEMI POSTI E NON RISOLTI
IL GLIP PROPONE:
- CONSULENZA PER LE PROBLEMATICHE PARTICOLARI
- ACCORDI CON LA DIRIGENZA DELLA ASL AFFINCHE’ NELLE D.F. VENGANO ESPLICITATI I LIVELLI DI ASSISTENZA RICHIESTA, CON PARTICOLARE SPECIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI QUELLA SPECIALE E DELLE PROFESSIONALITA’ RICHIESTE PER LA SUA GARANZIA
- SUPPORTO PER LA STESURA DELLE CONVENZIONI O DEGLI ACCORDI INTEGRATI CON GLI ALTRI ENTI ISTITUIONALI AL FINE DI PROSPETTARE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE EFFETTIVA.
- AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E SOSTEGNO ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI EE.LL., DEL RUOLO DI TITOLARI DELLA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI INTEGRATI, CHE LA L. n° 328 GLI ATTRIBUISCE
- FORME DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E CIOOPERATIVE CHE GIA’ SVOLGONO QUESTO TIPO DI SERVIZIO
- PROMOZIONE DI UN TAVOLO DI INTESE CON L’ASSESSORATO DELLA PROVINCIA CHE SI OCCUPA DI QUESTE MATERIE AL FINE DI COORDINARE UN ACCESSO INTEGRATO AI FONDI CHE PUR ESISTONO……..