Il
Presidente della Provincia di Viterbo Il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo I
Sindaci dei Comuni della Provincia di VITERBO Il
Dirigente Centro Servizi Amministrativi di
Viterbo I
Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e Paritarie della Provincia di
Viterbo VISTO quanto
disposto dalla
Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dal
Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art.13 della legge
sopra citata, sui decreti di stipula degli accordi di programma, dal
Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli Enti Locali, in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, dall’insieme
di norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, in particolare
D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997
n. 59”, dalla
Legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul Diritto allo0 Studio e all’Istruzione”, dalla
Legge Regionale n. 26 dell’8 agosto 2001 “Diritto allo Studio ed
all’apprendimento per tutta la vita, abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n.
10”, dalla
Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro e i disabili”, dal
D.P.R. 333 del 10 ottobre 2000 “Regolamento di esecuzione della Legge del 12
marzo 1999 n.68 recante norme per il
diritto al lavoro dei Disabili”, dalla
Legge 20 gennaio 1999 n. 9 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo
d istruzione”, dal
D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della
Legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività
formative”, PRESO ATTO che
il testo del presente Accordo è stato predisposto nell’ambito del Gruppo di
Lavoro interistituzionale provinciale per l’Integrazione, che
per convocazione dell’Assessore alla Scuola della provincia si è svolta una
consultazione preliminare tra i Sindaci dei Comuni capofila dei distretti
Socio-sanitari della Provincia e sono state raccolte le loro osservazioni e,
convocazione del Dirigente del C.S.A. sono stati consultati e informati i
Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Viterbo. CONVENGONO QUANTO SEGUE
Premessa
1.
Finalità
dell’accordo Il presente Accordo di programma conferma la finalità
generale propria di garantire tutte le condizioni operative e gli impegni per
la più efficace integrazione scolastica degli alunni censiti ai sensi dell’art.
3 Legge 104/92. Esso costituisce, altresì, la base per tutta una serie di
accordi “locali”, costruiti fra Istituzioni scolastiche e Amministrazioni
locali, per l’organizzazione dei servizi inerenti la materia. Il presente
Accordo, quindi, vuole essere uno strumento operativo per rendere effettiva
questa collaborazione intenzionale. In quanto tale, esso si pone anche come quadro di
riferimento per consolidare e rimotivare la cultura dell’accoglienza nella
scuola di tutti, privilegiando in particolare gli alunni che vivono una
condizione personale di segnalata difficoltà.
2.
Campo di
applicazione Le disposizioni e gli impegni contenuti in questo Accordo si
applicano alle Scuole per l’infanzia, alle Scuole elementari, medie e
superiori, statali e paritarie della provincia. Nei predetti ambiti e istituti
di formazione l’Accordo vuole garantire l’efficacia del diritto all’educazione
e all’apprendimento per tutti gli alunni di cui sopra.
3.
Destinatari I primi destinatari dell’Accordo sono gli Enti
sottoscrittori, con vincolo di obbligo per gli impegni in esso sottoscritti. In senso sostanziale, l’Accordo è destinato a tutti gli
operatori scolastici e sociali, a tutte le famiglie, in quanto soggetti attivi
e decisivi a garantire l’efficacia dei percorsi di integrazione. PARTE 1 –
INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE 104/92 Relativamente a questo adempimento:
A.
L’Azienda
Sanitaria Locale ( unità operativa di neuropsichiatria infantile e
psicologia dell’età evolutiva)*
assume i seguenti impegni:
1.
Individua gli
alunni che si trovano in condizione di deficit e redige la dichiarazione di
individuazione dell’alunno come persona di cui agli art. 3, 4, 12 della Legge
104/92 contestualmente alla redazione della diagnosi funzionale, secondo i
criteri diagnostici indicati nell’allegato n.1. Tale dichiarazione:
a)
viene redatta
a seguito di una richiesta della famiglia dell’alunno, al termine dei percorsi
diagnostici necessari, al momento della prima iscrizione alla sezione o classe
iniziale del percorso scolastico; in essa è espressamente indicato se l’alunno
necessita di figura assistenziale per l’autonomia e la comunicazione ai sensi
dell’art. 13, comma 3, Legge 104/92 specificando gli obiettivi e gli ambiti di
interventi relativi;
b)
e viene consegnata alla famiglia che avrà cura
di presentarla alla scuola nel momento dell’iscrizione per la frequenza
dell’anno scolastico successivo, o entro i termini utili per l’assegnazione dei
docenti di sostegno (secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero) se
l’individuazione è di alunno già frequentante;
c)
in qualsiasi
momento del percorso scolastico dell’alunno, l’Azienda Sanitaria Locale,
sentita la famiglia, potrà redigere una comunicazione scritta con la quale
notifica alla scuola, attraverso la famiglia, la cancellazione della
dichiarazione di individuazione dell’alunno come persona di cui all’art. 3
della Legge 104/92, illustrando i miglioramenti registrati che giustificano la
predetta cancellazione. 2. Si impegna a prevedere il rilascio della certificazione
in tempo utile per la definizione del fabbisogno di docenti di sostegno
(secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero l'assegnazione riferita
all'anno scolastico successivo).
B.
Diritto della
famiglia di avvalersi di specialisti privati
1.
Qualora la
famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale
dipendente o convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, il certificato
redatto da uno specialista privato, attestante la situazione di deficit, deve
comunque essere convalidato dal medico specialista dell'èquipe di
neuropsichiatria dell'Azienda Sanitaria Locale, previa la valutazione della sua
congruità rispetto ai criteri adottati dall'Unità operativa. Se la famiglia non
intende avvalersi delle prestazioni della Azienda Sanitaria Locale, dovrà
comunque garantire le condizioni affinchè‚ lo specialista che segue l'alunno
rediga la Diagnosi Funzionale e presti la propria collaborazione e consulenza
alla scuola per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato.
2.
Qualora la
famiglia risieda in Comune di altra provincia e si avvalga del personale di
altra Azienda Sanitaria Locale o personale di Azienda ospedaliera, la
certificazione di deficit viene vistata per presa visione da parte dell'èquipe
di neuropsichiatria della Azienda Sanitaria Locale di …………..; tutti gli altri
adempimenti rimangono di competenza degli operatori dell'Azienda Sanitaria
Locale o dell'Azienda Ospedaliera che hanno in carico l'alunno.
C.
Le istituzioni scolastiche assumono i seguenti
impegni: Il dirigente scolastico , prima della frequenza dell’alunno
disabile Fornisce alle famiglie tutte le informazioni necessarie
affinchè‚ possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle provvidenze
previste dalla Legge 104/92.
1.
Con il
ricevimento della certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale
prende ufficialmente atto della presenza dell'alunno quale persona in
condizione di deficit e si attiva per predisporre quanto necessario per
l'accoglienza e la frequenza.
2.
Organizza un
incontro con la famiglia al fine di avviare la collaborazione e di ampliare le
conoscenze riguardanti l'alunno anche in ambiti extra scolastici; contatta il
Comune interessato nei casi in cui sia segnalata l'esigenza di personale
educativo assistenziale.
PARTE 2 - LA DOCUMENTAZIONE
ULTERIORE PREVISTA DALLA LEGGE 104/92 2.1 Diagnosi funzionale
A.
L'Azienda
Sanitaria Locale assume i seguenti impegni:
1.
Compila la
Diagnosi Funzionale, contestualmente all'individuazione, utilizzando l'elenco
dei contenuti minimi allegato al presente Accordo in tempi utili per
l'assegnazione del personale di sostegno o comunque entro l’avvio dell’anno
scolastico.
2.
Aggiorna la
Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico. L'aggiornamento, se
necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento del percorso
scolastico dell'alunno.
3.
Comunica al
C.S.A. di Viterbo, entro il 30 maggio di ogni a.s.,l’elenco degli alunni che necessitano
di assistenza specialistica, in modo che i G.L.H. di Istituto possano disporre,
in tempo utile, di detta comunicazione per l’inoltro della richiesta all’Ente
competente..
B.
Le Istituzioni
Scolastiche assumono i seguenti impegni:
1.
Acquisiscono
la diagnosi funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa
contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi di
integrazione. 2.2 Profilo dinamico funzionale
A.
L'Azienda
Sanitaria Locale e le istituzioni scolastiche assumono congiuntamente i
seguenti impegni:
1.
All'inizio del
percorso scolastico dell'alunno in condizione di deficit, o nell'anno
scolastico della prima segnalazione, entro il mese di ottobre, concordano un
incontro che vede la partecipazione: del team docente che segue l'alunno, del
referente dell'Azienda Sanitaria Locale che lo ha in cura; dell'eventuale
assistente, per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale. Alla redazione
del profilo concorre la famiglia.
2.
Il Profilo è
redatto in forma scritta, anche utilizzando la proposta di modello allegato al
presente accordo. Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo
Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo.
3.
Ad ogni
passaggio di grado scolastico si procederà alla verifica e all'aggiornamento
del Profilo Dinamico Funzionale. L'aggiornamento, se necessario, sarà
effettuato anche in qualunque momento del percorso scolastico dell'alunno.
2.3. Piano educativo
individualizzato
A.
Le istituzioni
scolastiche assumono i seguenti impegni: Il dirigente scolastico:
1.
Assicurano che
il team docente, con la collaborazione dei referenti dell'Azienda Sanitaria
Locale, dell'eventuale assistente comunale del dirigente scolastico e della
famiglia: elabori, articoli, verifichi il Piano Educativo Individualizzato. 2. S'impegnano affinché‚ il Piano Educativo Individualizzato
abbia le caratteristiche di un vero progetto integrato, che tenga conto delle
risorse esterne alla scuola, della collaborazione dei referenti dell'Azienda
Sanitaria Locale, del parere dell'alunno stesso e della sua famiglia, dei
servizi presenti sul territorio a cura dell'Amministrazione Comunale o
Provinciale e di eventuali Associazioni. 3. Assicurano che il Piano
Educativo Individualizzato abbia i necessari collegamenti con il Piano
dell'offerta formativa dell'Istituto scolastico, nell'ottica di un disegno
complessivo e coerente delle scelte educative e organizzative della scuola.
B.
L'Azienda Sanitaria Locale
assume i seguenti impegni:
1.
Partecipa alle
riunioni scolastiche in cui si predispone e verifica il Piano Educativo
Individualizzato, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli
interventi terapeutici e riabilitativi di cui l'alunno può avere bisogno.
2.
Partecipa alla
elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno, che allarghi
al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola.
3.
Assicura che
gli incontri di lavoro tra gli operatori Azienda Sanitaria Locale e la Scuola,
per gli adempimenti di cui sopra e per la redazione del Profilo Dinamico
Funzionale, si configurino nel numero minimo di tre per ogni anno scolastico,
ad eccezione per gli alunni certificati per la prima volta o trasferiti da
altra provincia, per i quali verranno concordate modalità particolari, al fine
della più approfondita e tempestiva conoscenza.
C.
Le Amministrazioni Comunali e l'amministrazione provinciale, secondo le proprie
competenze, assumono i seguenti impegni:
1.
Procedono,
secondo le rispettive competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a
rendere gli edifici e gli spazi adeguati alla frequenza degli alunni in
condizione di deficit.
2.
Procedono,
secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi
speciali che si rendano necessari all'integrazione scolastica, in modo
coordinato e integrato con l'istituzione scolastica.
3.
Partecipano,
attraverso le competenze dei diversi Assessorati (istruzione, trasporti,
servizi sociali, sport, cultura...) alla elaborazione di un progetto unitario
di integrazione dell'alunno che allarghi al territorio il lavoro compiuto
all'interno della scuola, sentito il parere dell'alunno stesso e della sua
famiglia.
D.
L’Amministrazione
comunale di residenza dell'alunno: organizza i servizi di trasporto e di assistenza specialistica necessari
all'accesso e alla frequenza dell'alunno.
E.
L'amministrazione
provinciale: mette a disposizione servizi di supporto organizzativo del
servizio d'istruzione per gli alunni in condizione di deficit. PARTE 3 - ORGANIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA’ DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
A.
Le istituzioni
scolastiche assumono i seguenti impegni: Il dirigente scolastico:
1.
Assicura che,
nell'esercizio dell'autonomia scolastica, come espressa nel Piano dell'Offerta
Formativa, la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di
tutte le componenti scolastiche nella predisposizione del Piano dell'Offerta
formativa, e del Programma Annuale per gli acquisti di competenza, siano
indirizzate a promuovere e garantire i processi di integrazione scolastica e la
personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento di tutti gli
alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di
deficit.
2.
Assicura che
si costituisca ed operi all'interno dell'istituto il Gruppo di Lavoro per
l'Integrazione (G.L.H. di Istituto) e che dei risultati del lavoro da esso
svolto si tenga conto nell'elaborare il Piano dell'offerta formativa.
3.
Assicura un
utilizzo del personale in servizio nell'Istituto (docente, ATA, assistenziale)
secondo criteri di funzionalità pedagogica e didattica, in coerenza con
l'attuazione del POF .
4.
Garantisce la
continuità educativa tra i diversi gradi di scuola, concordando forme di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore;
assicura che il trattenimento di un alunno presso una classe o un grado
scolastico oltre il normale percorso sia deliberato dagli organi competenti
nell'interesse dello stesso e in conformità alle norme vigenti.
5.
Al passaggio
tra diversi gradi di scuola, trasmette d'ufficio, previo consenso della
famiglia, tutta la documentazione personale dell'alunno alla scuola di nuova
iscrizione. PARTE
4 - LE RISORSE PROFESSIONALI
4.1. Personale
docente specializzato per il sostegno
A.
Il CSA di
assume i seguenti impegni:
1.
Formula alla Direzione Regionale la proposta di dotazione
organica di personale di sostegno secondo la normativa in vigore e tenendo
presente la proposta del Gruppo di Lavoro per l'integrazione scolastica
operante a livello provinciale, che analizza le richieste presentate dalle
Istituzioni scolastiche e predispongono un'ipotesi di piano di riparto delle
risorse professionali disponibili.
2.
Promuove iniziative provinciali (seminari, convegni, corsi
di alta qualificazione) che realizzino la cultura dell'integrazione.
B.
Le Istituzioni
scolastiche assumono i seguenti impegni: Il
Dirigente Scolastico:
1.
Entro il
termine di definizione dell'organico (secondo le scadenze fissate annualmente
dal Ministero) presenta al GLH provinciale la documentazione del fabbisogno di
docenti di sostegno relativa all'istituto per l'anno scolastico successivo.
2.
Ricevuta
comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato, procede alla
ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di
integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del
Gruppo di Lavoro Handicap dell'Istituto, tenendo presente sia le esigenze del
singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di istituto,
in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.
3.
. L'Azienda
Sanitaria Locale assume l'impegno di:
1.
Collaborare
con l'istituzione scolastica per la formazione del personale, mettendo a
disposizione le proprie competenze e professionalità
4.2.
Personale educativo assistenziale Il Dirigente Scolastico opera affinchè‚ il personale
ausiliario dipendente dallo Stato assicuri agli alunni in condizione di deficit
l'assistenza di competenza della scuola. Restano, invece, di competenza
dell'Amministrazione Comunale i compiti di assistenza specialistica da
svolgersi con personale qualificato, come specificato nel presente articolo.
A.
L'Amministrazione
Comunale del comune di residenza dell'alunno si impegna a:
1.
Fornire il
personale qualificato per l'assistenza specialistica (definito anche nel
presente testo "personale educativo assistenziale") secondo i
seguenti criteri, che troveranno integrazione in una concertazione tra
Istituzione scolastica e Amministrazione stessa, in modo che sia data comunque
risposta alle esigenze specifiche dell'alunno:
a)
in base alle indicazioni contenute nella
Diagnosi Funzionale e/o certificazione b) in base alla
verifica finale del Piano educativo individualizzato; c) in base al piano
di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti nella scuola
elaborato dal dirigente scolastico. La
programmazione dell’intervento di assistenza specialistica deve avvenire sulla
base di uno specifico progetto globale di integrazione, formulato dal GLH di
istituto.
2.
Garantire che
il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali
di programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica.
B.
L'Amministrazione
Provinciale:
C.
Si impegna a
favorire l’accesso dei Comuni alle informazioni e alle fonti di finanziamento
disponibili.
1.
Considera
prioritari gli interventi e i progetti rientranti nel presente Accordo per
quanto riguarda la ripartizione dei fondi del diritto allo studio. La
sottoscrizione dell'Accordo di programma è condizione indispensabile per
l'accesso ai fondi.
D.
Le istituzioni
scolastiche assumono i seguenti impegni: Il Dirigente Scolastico:
1.
Entro il mese
di maggio di ciascun anno, ricevuta comunicazione da parte del CSA relativa
agli alunni frequentanti il proprio istituto che necessitano di forme di
assistenza specialistica, formula la richiesta di personale educativo
assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni
Comunali. La richiesta comprende una relazione che indichi le modalità di
utilizzo del personale educativo assistenziale richiesto.
2.
Assicura la
necessaria ASSISTENZA di BASE tramite il personale ausiliario formato dalla
Regione Lazio prot. n° 13432 del 16712/02, anche provvedendo a diverse
distribuzioni del personale formato fra le sedi dell’ISTITUTO. Lo svolgimento
di tale attività dà luogo al riconoscimento di retribuzione eccessiva (Funzione
aggiuntiva) per conto e ai sensi del vigente CCNL. PARTE 5. FINANZIAMENTO ATTIVITA’ E
DISTRIBUZIONE FONDI PROVINCIALI
1. Le
Istituzioni scolastiche assumono i seguenti impegni
-
formulano, nei
modi previsti dal presente accordo, le richieste in merito all’Assistenza
specialistica. 2. Le Amministrazioni Comunali concordano,
all’interno del distretto socio-sanitario di riferimento, un piano congruente
di richiesta finanziamento ai sensi della L.29/93 (DIRITTO allo STUDIO) o
tramite i LIVEAS indicati nelle LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI DI
ZONA (Regione Lazio, prot. 99/59 del 20/03/02 riferita alla L. 328/2000. 3. L’Amministrazione provinciale si impegna a
finanziare, con i fondi della L. 29/93,
PRIORITAMENTE i progetti per la realizzazione dell’ASSISTENZA
SPECIALISTICA presentati dalle Amministrazioni Comunali entro il 15 giugno di
ogni anno. PARTE 6 MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE
1.
Monitoraggio Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale attiva operazioni di conoscenza, accertamento e
monitoraggio continuo dei processi di integrazione scolastica.
2.
A tal fine può
individuare ogni anno istituzioni scolastiche con le quali concordare Progetti
articolati di monitoraggio e consulenza. I Progetti saranno, se necessario, adeguatamente finanziati
e si concluderanno con una relazione finale valutativa della materia osservata,
elaborata dal gruppo di monitoraggio.
3.
Diffusione Il C.S.A. di Viterbo, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti
dei Servizi Asl, i Sindaci dei Comuni firmatari, il Presidente della Provincia
attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale
dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente
Accordo.
4.
Durata
dell'Accordo Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Letto confermato e
sottoscritto, compresi gli allegati parte integrante del presente accordo e di
seguito richiamati: Allegato 1. Codici
diagnostici utilizzabili per l'individuazione Allegato 2. Elenco
dei contenuti minimi per la redazione della Diagnosi Funzionale Allegato 3. Modello
per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale Viterbo 27 maggio
2004
Allegato 1
Codici diagnostici utilizzabili per l’individuazione
dell’alunno
come persona il condizione di
deficit ai sensi della Legge 104/92
1.
DISTURBI NEUROMOTORI
1.10 Esito di paralisi cerebrale infantile
1.11 emiplegia senza movimenti discinetici 1.12 emiplegia con movimenti discinetici (distonici, atetosici) 1.13 tetraplegia senza movimenti discinetici 1.14 tetraplegia con movimenti discinetici (distonici, atetosici) 1.15 atassia 1.20 Malattia neuromuscolare
1.21 distrofia 1.33 altre malattie muscolari 1.30 altri disturbi neuromotori
2.
DISTURBI SENSORIALI
2.10 Ipoacusia
2.11 trasmissiva di grado medio 2.12 trasmissiva di grado grave o profondo 2.13 neurosensoriale di grado medio 2.14 neurosensoriale di grado grave o profondo 2.20 Deficit Visivo
2.21 di grado medio 2.20 di grado grave o profondo
3.
DISTURBI SETTORIALI DELLO SVILUPPO
3.10 Disturbo specifico di linguaggio
3.20 Disturbo dell’attenzione
3.21 disturbo dell’attenzione senza iperattività 3.22 disturbo dell’attenzione con iperattività 3.30 Disprassia
3.40 Disturbo specifico di apprendimento
3.41 della lettura e/o della scrittura 3.42 del calcolo 3.43 mista 3.50 Ritardo di apprendimento (entro gli otto anni)
4.
DISTURBI GLOBALI DELLO SVILUPPO
4.10 Ritardo mentale
4.11 di grado lieve 4.12 di grado medio 4.13 di grado grave 4.20 Ritardo psicomotorio (entro i sei anni)
4.30 Borderline cognitivo
4.40 Disturbo generalizzato dello sviluppo
4.41 di tipo non autistico 4.42 di tipo autistico
5.
DISTURBI DELLO SVILUPPO AFFETTIVO-RELAZIONALE
5.10 Inibizione affettiva delle condotte intellettive
5.20 Disturbo della sfera emozionale
5.21 di tipo depressivo 5.22 di tipo ansioso 5.23 di fobico-ossessivo 5.30 Disturbo di personalità
5.31 disturbo borderline di personalità 4.32 disturbo psicotico Allegato
2 Elenco dei contenuti minimi per la redazione della diagnosi
funzionale La
Diagnosi Funzionale è redatta su carta intestata dell'Azienda Usl di Viterbo,
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell'Età Evolutiva.
B.
Contiene in
forma di relazione la descrizione del quadro clinico rilevato durante il
percorso diagnostico, oltre ad alcune indicazioni delle potenzialità evolutive
sulle singole aree.
Le
aree su cui la Diagnosi Funzionale si esprime sono le seguenti:
1.
Area cognitiva: in questa sezione si descrivono le dotazioni di base e le
entità cliniche delle condizioni di insufficienza mentale, con particolare
riferimento alle capacità di integrazione cognitiva applicate a materiale
logico-verbale e logico-operativo.
2.
Area
linguistica: in questa
sezione si descrivono i livelli di Comprensione verbale (lessicale e
morfosintattica), di Produzione verbale, rispetto allo sviluppo fonetico e
fonologico, al patrimonio lessicale ed alla struttura sintattica, oltre che al
livello semantico-pragmatico della comunicazione verbale, e l'uso dei linguaggi
alternativi e/o integrativi.
3.
Area neuropsicologica: in questa sezione si descrivono:
a)
le
caratteristiche della memoria, in relazione alle dotazioni mnesiche a breve e
da lungo termine ed alle strategie di apprendimento di nuove informazioni;
b)
le funzioni
attentive, in relazione alla focalizzazione ed al mantenimento dei livelli
attentivi;
c)
L'
organizzazione spazio-temporale.
4.
Area degli
apprendimenti: in questa
sezione si descrivono le acquisizioni di lettura, relativamente ai pararnetri
di rapidità, correttezza e comprensione del testo scritto; scrittura,
relativamente all'evoluzione del grafismo e dell'ortografia; calcolo,
relativamente all'acquisizione dei fatti numerici e delle procedure
aritmetiche.
5.
Area
sensoriale: in questa sezione
si descrivono il tipo e il grado dei deficit visivo, uditivo o tattile e
l'utilizzo degli ausili.
6.
Area
motorio-prassica: in questa
sezione si descrivono la motricità globale, la motilità fine, le prassie
bucco-facciale, ideativa ed ideomotoria, costruttiva e del disegno.
7.
Area
dell'autonomia: in questa
sezione si descrive il grado di autonomia personale e sociale.
8.
Area
relazionale: in questa
sezione si descrivono le modalità di relazione interpersonale ed il livello di
funzionamento psicologico in relazione all'area del Sè, all'autostima, al
rapporto oggettuale, alla tolleranza, alle frustazioni. Allegato n° 3 Schema di profilo Dinamico Funzionale (da utilizzare per la
compilazione) __________________________________________________________________________________________________Allegato
3H/4 PEI PROFILO DINAMICO FUNZIONALE ALUNNO nato il a Residente a: Tel. Scuola Tel
Gli operatori sottoscritti ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ hanno formulato quanto indicato il
giorno:
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