Prot. n. AOODGPER 14655 |
Roma, 30
settembre 2009 |
Oggetto:
Decreto legge n. 134 del 25/9/09 – trasmissione D.M. n. 82 del 29
settembre 2009 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle
supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle
scuole
Nel trasmettere il D.M. in oggetto,
si riassumono gli aspetti più salienti. .
Personale destinatario
Il personale docente ed ATA di cui
all’art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, ha titolo ad essere inserito
negli elenchi “prioritari”, per il conferimento da parte dei
dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del
personale in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza
assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e
di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali
per i quali ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad esaurimento e
permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e art. 2 comma
1, del D.M. 82/09).
Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver utilizzato tutto il
personale di ruolo a disposizione.
La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario
nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con
orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia
che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle
province “opzionali” aggiuntive. In quest’ultimo caso è condizione
indispensabile l’inserimento dell’interessato anche nelle
graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale.
Invece, nel caso in cui l’interessato non sia incluso anche nelle
graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai
fini del completamento d’orario la sua posizione rimane subordinata
a quella degli altri beneficiari della precedenza.
Il personale docente destinatario delle disposizioni sopra
richiamate, ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio
ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene
attribuito per la medesima classe di concorso o posto di
insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente
servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M.).
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso
punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, in occasione
dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento
in esse.
Requisiti dei beneficiari (art. 1 del
D.M.):
- Personale docente, inserito a pieno
titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
- personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico
2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e
n. 35 del 24 marzo,
Il personale di cui sopra deve, inoltre :
- aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo
determinato di durata annuale o sino al termine delle attività
didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali
relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall’inserimento
nelle stesse nel medesimo anno scolastico.
- essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno
scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di
insegnamento, posti o profili professionali per carenza di
disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle
disposizioni di cui trattasi ancorché nell’anno scolastico in corso
abbia rinunciato:
- ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di
cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi
(personale docente ed A.T.A);
- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle
province opzionali (docenti).
Esclusi :
E’ escluso dal suddetto beneficio:
- il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in
qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1°
settembre 2009 (art.1, comma 7, del D.M.);
- il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato
o rinunci ad una supplenza conferita per l’intero orario nell’ambito
della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o
delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4
del D.M.).
Presentazione della domanda (art.2
del D.M.)
Al provvedimento sono
allegati i
modelli di domanda da compilarsi,
rispettivamente, da parte del personale docente e del personale
A.T.A..
Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio
del 9
ottobre 2009 all’istituzione
scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009,
era in servizio con contratto per supplenza annuale o sino al
termine dell’attività didattica.
La citata istituzione provvede all’immediato inoltro, dei suddetti
modelli, alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale
scelta dall’interessato, che può essere, per i docenti, quella che
ha gestito la graduatoria ad esaurimento, e per il personale ATA
quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento,
ovvero quella nella cui graduatoria di circolo o istituto
l’interessato è inserito per l’a.s. 2009/2010.
Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico
2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle
attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di
cattedra o posto,
deve necessariamente scegliere la
provincia in cui ha stipulato il relativo
contratto, ai fini del completamento d’orario.
Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere
inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di
ricezione dell’ufficio postale. Si consigliabile, per chi utilizza
l’invio a mezzo posta, anticipare l’acquisizione della domanda
trasmettendola anche all’indirizzo e-mail della scuola.
Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti
della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i
criteri indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati
nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle
scuole dell’infanzia e primaria, può essere indicato un solo
distretto nell’ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3 del D.M.).
Tale indicazione non obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici,
qualora abbiano esaurito l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto
tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per
conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell’art.7,
comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.
Adempimenti della istituzione
scolastica e degli Uffici scolastici
La scuola che riceve la domanda, ai
fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell’Ufficio
scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in
calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato
nell’a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al
personale interessato mediante apposita funzione con la quale sono
effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti da parte
dei richiedenti. La procedura segnala l’eventuale mancanza degli
stessi sulla base dei dati presenti a sistema.
Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel
modello di domanda sono valutate dall’Ufficio scolastico cui è
indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle
posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica
l’eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.
Gli elenchi “prioritari” producono effetto a partire dalla data
della loro diffusione (art.6 del D.M.).
Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e
di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di
supplenza già stipulati in base ad esse.
La presente nota
viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero
www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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